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mercoledì 20 aprile 2011
Con l'ordinanza 7785/2011, depositata il 5 aprile scorso, la II sezione civile della Cassazione ha ribadito l'annullamento di una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox, nel caso
di assenza dell'agente accertatore. La decisione è arrivata in seguito al respingimento del ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista multato per eccesso di velocità e fotografato
dal rilevatore. La gestione degli apparecchi di rilevamento, però, era stata appaltata dal Comune a una ditta privata con l'assicurazione che la supervisione sarebbe stata della polizia
municipale. La dichiarazione, però, non ha convinto piazza Cavour, dal momento che all'interno del verbale di accertamento non emergeva che il rilevamento avveniva ad opera di un agente di
polizia stradale, unico abilitato all'accertamento.
(fonte: Il Sole 24 Ore Trasporti)
Le sanzioni dopo la legge 160 del 2
ottobre 2007
e la nuova fascia oltre 40 e fino a 60 km/h, aggiornati con gli aumenti introdotti dalla della legge 15 luglio 2009, n. 94 e, da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, pubblicata in G.U. n. 175 del 29.07.2010, con l'applicazione del 5% di tolleranza e i punti sottratti dalla patente.
L'Antitrust bacchetta la Regione (Lazio) per le norme che regolano l'iscrizione al ruolo previsto per il noleggio con conducente
A pag.53/54 del bollettino ufficiale il richiamo del garante.
IL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. La formazione e la tenuta del Ruolo e l’esercizio dell’attività di taxi e di noleggio con conducente
Residenza e domicilio professionale
A seguito della disposizione di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre
1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), concernente “Norme in materia di
domicilio professionale”, “Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi
o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.
Con questa norma, il legislatore ha inteso svincolare l’iscrizione nei ruoli,
albi, elenchi o registri tenuti dalla Pubblica amministrazione dal requisito
della residenza. Pertanto, a seguito di questa equiparazione del domicilio
professionale con la residenza, i cittadini italiani o appartenenti ad altri
Stati membri della CE potranno ora inoltrare istanza d’iscrizione presso la
Camera di commercio nella cui circoscrizione risultino residenti, oppure ove
abbiano eletto il proprio domicilio professionale 1.
L’aver concesso l’iscrizione presso la Camera di commercio nella cui
circoscrizione l’interessato ha stabilito la propria sede operativa non potrà
che facilitare i compiti di vigilanza che le Commissioni provinciali sono
tenute ad esercitare sulle attività degli iscritti.